Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 23/03/1998 n. 126

-gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

-le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualitā rilasciate o ritirate. Allegato IX (Art. 6, comma 1, lettera b) Modulo: verifica di un unico prodotto

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'apparecchio o sistema di protezione considerato, cui č stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, č conforme ai requisiti del regolamento ad esso relativi. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitā appone la marcatura CE sull'apparecchio o sistema di protezione e redige una dichiarazione di conformitā

2. L'organismo notificato esamina l'apparecchio o sistema di protezione e procede alle opportune prove, in conformitā delle rela- tive norme di cui all'articolo 3 o a prove equivalenti, per verificarne la conformitā ai corrispondenti requisiti del regolamento. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e redige un attestato di conformitā relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformitā dell'apparecchio o del sistema di protezione ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento. La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:

-una descrizione generale del prodotto;

-disegni di progettazione e fabbricazione, nonchč schemi di componenti, sottounitā, circuiti, ecc.;

-le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;

-un elenco delle norme di cui all'articolo 3, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti del regolamento qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo3;

-i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;

-i rapporti sulle prove effettuate. Allegato X (art. 3, comma 1, lettera a) A. Marcatura CE La marcatura CE di conformitā č costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico che segue: In caso di riduzione o di ingradimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato di cui sopra. I diversi Allegato VIII (Art. 6, comma 1, lettera c) Modulo: controllo di fabbricazione interno

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitā, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che gli apparecchi soddisfano i requisiti del regolamento ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitā appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta di conformitā

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitā la tiene a disposizione delle autoritā nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio. Nel caso in cui nč il fabbricante nč il suo mandatario siano stabiliti nella Comunitā, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformitā dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti del regolamento;

- deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'apparecchio. Essa contiene:

-la descrizione generale dell'apparecchio;

- disegni di progettazione e fabbricazione nonchč schemi di componenti, sottounitā, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'apparecchio;

- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della presente direttiva qualora non siano state applicate norme;

-i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

-i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformitā insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchč il processo di fabbricazione garantisca la conformitā degli apparecchi alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del regolamento che ad essi si applicano. D.P.R. 23/03/1998 n.126 - Direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi,sistema di protezione da esplosivi. elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non puō essere inferiore a 5 mm. Si puō derogare a detta dimensione minima per gli apparecchi, i sistemi di protezione o i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, di piccole dimensioni. B. Contenuto della dichiarazione CE di conformitā La dichiarazione CE di conformitā deve contenere gli elementi seguenti:

-nome o marchio d'identificazione ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunitā;

-descrizione dell'apparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2;

- tutte le pertinenti disposizioni cui soddisfa l'apparecchio, il sistema di protezione o il dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2;

-eventualmente, nome, numero d'identificazione ed indirizzo dell'organismo notificato nonchč numero dell'attestato CE del tipo;

-eventuale riferimento alle norme armonizzate;

-se del caso, le norme e specifiche tecniche utilizzate;

-se del caso, il riferimento delle altre direttive comunitarie applicate;

-identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunitā Allegato XI (Art. 8, comma 1) Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere nč il progettista, nč il costruttore, nč il fornitore, nč l'installatore degli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, oggetto del controllo, nč il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire nč direttamente nč in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma

2. Ciō non esclude la possibilitā di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo. 2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integritā professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

-una buona formazione tecnica e professionale;

-una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;

-le capacitā necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata nč al numero di controlli effettuati, nč ai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilitā civile salvo quando tale responsabilitā sia direttamente coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o quando si tratti di un organismo pubblico.

7. Il personale dell'organismo č vincolato al segreto professionale (salvo che nei confronti delle autoritā amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attivitā) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno. Allegato XII (Art. 8, comma 1) Modalita' e contenuti delle domande per la richiesta di autorizzazione alla certificazione L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve essere. indirizzata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato D.G.P.I. - Ispettorato tecnico. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti docu menti:

a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove richiesta per i soggetti di diritto privato;

b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche e operative;

d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni, nonchč del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato Xl;

e) polizza di assicurazione di responsabilitā civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attivitā di attestazione della conformitā in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;

f) manuale di qualitā dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato XI;

i) documentazione comprovante l'idoneitā dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Verificata la regolaritā della documentazione, verrā condotta, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una ispezione in loco. Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verrā redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 7.

 

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